Decreti legge

Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi


Attività amatoriale 1. La norma è riferita alla salvaguardia della salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale. Le norme riferite alle attività agonistiche rimangono invariate. 2. Viene finalmente normata la definizione di attività “amatoriale” stabilendo che è tale l’attività svolta senza ausilio di ASD o Enti. In sostanza è quella svolta per i fatti propri all’interno di strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine, ecc. Al contrario, l’attività svolta all’interno della struttura di una ASD o altro Ente NON può essere considerata in nessun caso amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA. 3. Tutti gli sportivi amatoriali, di cui alla definizione citata, devono farsi rilasciare un certificato medico (vedi le caratteristiche sulla gazzetta Ufficiale) che può valere anche per due o più anni. Tale certificato DOVRA’ essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito. 4. Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. 5. Sono previste ESENZIONI DELL’OBBLIGO di presentazione del certificato e precisamente: a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b. Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” (il caso di chi affitta la palestra per una partita ogni tanto) c. I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

Attività sportiva NON agonistica 1. Non cambia nulla rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare chi sono gli atleti agonisti e quali no: a. Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b. Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c. Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 2. I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali. 3. Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.

Sui defibrillatori 1. Sono esentate le Associazioni “dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. N.B. non sono esentate le Associazioni di DANZA. 2. Chi lo deve acquistare e manutenere? Rispondono così: “L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società (o Associazione). Le società (o Associazioni) che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.” In pratica l’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva. 3. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori. Restano salve probabili e consuete (!) proroghe dell’ultimo minuto. 4. La novella normativa ha chiaramente stabilito che la norma è applicabile alle società sportive come anche alle Associazioni Sportive chiarendo definitivamente tutti i dubbi in tal senso.

Disciplina Della Certificazione Dell’attività Sportiva Non Agonistica E Amatoriale E Linee Guida Sulla Dotazione E L’utilizzo Di Defibrillatori Semiautomatici E Di Eventuali Altri Dispositivi Salvavita.


Indicazioni per le Società sportive circa la dotazione e l’impiego di DAE In ambito sportivo per garantire il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza le società sportive si devono dotare di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalità indicate dalle presenti linee guida. È stato dimostrato che nei contesti dove il rischio di AC è più alto per la particolare attività che vi si svolge o semplicemente per l’alta frequentazione, la pianificazione di una risposta all’ACC aumenta notevolmente la sopravvivenza. L’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori.

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​Ripresentazione Del Modello Eas Per La Variazione Dei Dati


Entro il 31.03.2015 gli enti associativi devono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2014 dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati con il modello Eas, trasmettendo un nuovo modello. Si ricorda che mediante la compilazione del modello Eas l’Amministrazione Finanziaria mira alla verifica del rispetto delle condizioni che consentono di godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette e dell’Iva rispettivamente dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972. Il modello non deve essere ripresentato, tra l’altro, in caso di variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all’ente in generale, già oggetto di comunicazione mediante i modelli AA5/6 per gli enti non titolari di partita IVA e AA7/10 per gli enti titolari di partita IVA. Con Risoluzione del 12.12.2012, n. 110/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’omesso invio o la tardiva comunicazione del modello Eas, rispetto al termine dei 60 giorni dalla costituzione dell’ente, possono essere sanati mediante l’istituto della remissione in bonis. L’istituto sembrerebbe applicabile anche nel caso di presentazione del modello Eas aggiornato; al riguardo, tuttavia, è auspicabile un chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria.

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Questioni Fiscali Per Le ASD Affiliate Al CONI – Federazioni


I controlli avviati dall’amministrazione finanziaria, svolti per “smascherare” quelle organizzazioni che,dietro alla veste di Associazione Sportiva Dilettantistica svolgono un’attività di tipo commerciale, sono sempre più numerosi. Di seguito forniamo alcune indicazioni per le nostre ASD affinché verifichino la regolarità del loro operato senza il rischio di vedersi disconoscere lo status di non commerciale. Le verifiche poste in essere dall’amministrazione hanno il solo obiettivo di disconoscere la natura associativa dell’ente per riqualificarlo come società commerciale di fatto e recuperare a tassazione tutti gli introiti detassati per effetto delle agevolazioni concesse. Quando una ASD è formalmente regolare?

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IL MODELLO EAS – Chiarimenti Per Gli Enti Associativi


Il modello EAS è il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 del DL 185/08 convertito poi in L 2/09. Tanto premesso tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art.148 del DPR 917/86 (testo unico sulle imposte sui redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni.

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Novità Per Società E Associazioni Sportive


Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991 applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le disposizioni previste dall’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972. L’art. 74 citato prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all'art. 19, D.P.R. 633/1972, è forfetizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Lo stesso articolo inoltre prevede: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse, quindi (10%); per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva o radiofonica la detrazione compete nella misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse; per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione è pari del 50% (C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E); non sono soggette ad Iva invece le operazioni svolte per l'attività istituzionale. Il decreto semplificazioni ha ora eliminato la differenziazione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di pubblicità, facendo in modo che la detrazione forfetaria Iva sia unificata al 50% sia sui proventi di pubblicità, che per quelli relativi relativi alle sponsorizzazioni ponendo finalmente fine al dubbio sulla natura dei proventi relativi alle associazioni sportive che è stato oggetto, sino ad oggi, di innumerevoli contenziosi tributari, anche in seguito alle diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte. Pertanto, dall'Iva gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014 ), le società che fruiscono della Legge 398/1991 potranno detrarre forfetariamente il 50% già con la liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014). La relazione illustrativa al decreto semplificazioni sembra aprire, inoltre, alla possibilità che se ne possa dare applicazione anche ai rapporti in essere o a quelli pendenti in contenzioso in un'ottica sia di semplificazione, ma anche di "riduzione del contenzioso". La circolare esplicativa 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito prima chiarimenti in merito alle novità fiscali del D.lgs 175/2014 ed ha precisato che la previsione di un’unica percentuale (così come chiarito dalla relazione illustrativa all’art. 29 del decreto) di detrazione forfettaria (50 per cento) per le operazioni di sponsorizzazione e pubblicità, è stata adottata in un’ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione, con particolare riferimento ai soggetti che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) al comma 710 dell’art. 1 ha previsto per le associazioni sportive dilettantistiche una “speciale” rateazione in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento per i quali si è già verificata la decadenza. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, se decadute dalle dilazioni di pagamento concesse relativamente agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento alla data del 31 ottobre 2014, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un nuovo piano di rateizzazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti. La novità riguarda le dilazioni relative ad imposte sui redditi, Iva e Irap. Non rientrano invece, nella nuova dilazione le somme iscritte a ruolo concesse da Equitalia ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73. La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre modificato l’art. 25 comma 5 della L. 133/99 aumentando il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società sportive dilettantistiche dagli attuali Euro 516,46 a Euro 1.000. Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del D. Lgs. 231/2007. L’inosservanza di tale obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del Dlgs 471/97, da 258 a 2.065 euro. Da ultimo le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale hanno inoltre l'obbligo di inviare telematicamente il modello Eas entro 60 giorni dalla loro costituzione, indicando una serie di dati previsti dal modello, pena la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991. Sono tenuti inoltre a inviare comunque il modello Eas entro il 31 marzo di ogni anno qualora ci siano delle variazioni nei dati già comunicati. La legge di stabilità aveva previsto l’esenzione generalizzata dall’invio del modello Eas per tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni. Tale norma è venuta meno in sede di approvazione della legge di stabilità pertanto l’adempimento fiscale previsto dal D.L. 112/2008 resta in vigore.

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Certificati Per L'Attività Sportiva Agonistica


Obbligo di certificato medico per l'attività sportiva non agonistica ed elettrocardiogramma aggiornato alla Legge 30.10.2013 n. 125 Il tema è oggetto di chiarimenti da parte del legislatore che novellando la disciplina ha creato non poche difficoltà agli addetti. Per ausilio ai nostri associati cerchiamo di fare una sintesi riepilogativa. Ciò non toglie che ogni Presidente dovrà aggiornarsi periodicamente per non incappare nelle pesanti responsabilità previste dalla legge. CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA Nulla cambia. Gli atleti che praticano attività sportiva agonistica dovranno, come sempre, sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello Sport, siano esse pubbliche o private. CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA AMATORIALE L’art. 2 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 così dispone: “è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Tale obbligo è stato abrogato con il D.L. 21.06.2013 n. 69, che all'art. 42 - bis “Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria", ha stabilito che: “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 ... e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013. 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma". Pertanto tutti i tesserati alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva sono da considerarsi atleti non agonisti e per tanto per essi continua ad esistere l’obbligo di certificazione medica non agonistica. Da ciò segue la responsabilità del presidente di società sportiva non agonistica nel caso di assenza del certificato. CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA L’articolo 3 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 così dispone: 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito. 3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”. Per completa informazione si precisa che la C.M. di data 11.09.13 dell’Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha precisato che “l’articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 … sia da considerarsi vigente , ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l’obbligo dell’effettuazione dell’elettrocardiogramma". Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva (oppure alle Federazioni Sportive Nazionali) hanno l’obbligo di richiedere ai propri tesserati un certificato medico che ne attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ma discrezionale, e la responsabilità relativa alla richiesta/esecuzione dello stesso non potrà che ricadere sul medico prescrittore che rilascia il certificato.

La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi​


Per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive, occorre innanzitutto individuare chi è e quali sono gli obblighi ed i poteri di tali soggetti. L’organizzatore può identificarsi nella persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo. L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non esimerà l’organizzatore dalla responsabilità penale per i suoi comportamenti colposi. La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime. Per esaminare le responsabilità di tali soggetti, dobbiamo individuare gli obblighi da loro violati e perciò conviene precisare innanzitutto i loro doveri e poteri. Essenzialmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve: - controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. - controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva. - controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara. Si potrà perciò affermare che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (nel nostro caso anche di cavalli) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità. L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti. L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore si può ravvisare una posizione di garanzia. In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, trovare la fonte dell’obbligo e vedere se tale fonte contiene una posizione di garanzia. Appurato ciò, si possono ora approfondire i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui: - Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.). - Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta prima di ammetterlo alla competizione. - Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione, pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele. Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post. Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche. Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali. Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni. Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche). Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti). Occorre, infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere addebitato all’organizzatore.